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D. 18/12/2006 n. 292• con la medesima deliberazione n. 275/06 ha rinviato al procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06, la definizione dei criteri e delle modalità per l'ulteriore diffusione tra le utenza domestiche di strutture articolate su due o più raggruppamenti orari, anche successivamente al 1° luglio 2007 -Ritenuto che: • i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione consentano di cogliere pienamente i disposti contenuti nell'art. 5, comma 1, della direttiva 2005/89/CE e nell'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, e in particolare consentano: la determinazione di alcune condizioni necessarie al trasferimento del segnale di prezzo ai clienti finali, attuabile attraverso l'applicazione di schemi di prezzo di tipo multiorario; • la gestione della domanda, attuabile anche in tempo reale, secondo funzioni quali la limitazione della domanda, la riduzione per via telematica della potenza disponibile o altre funzioni ancora rese possibili dalla disponibilità presso i misuratori di registrazioni avanzate dei prelievi, in potenza e energia, e del loro trasferimento per via telematica al centro di telegestione; • il risparmio energetico, attuabile attraverso una maggiore consapevolezza dei clienti circa i loro consumi, resa possibile dal fatto che i misuratori elettronici sono in grado di fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso; • la determinazione delle condizioni necessarie affinchè le fatture possano essere elaborate sulla base del consumo effettivo ed emesse con frequenze tali da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico; • siano oramai state raggiunte le condizioni tali per cui gli investimenti nei misuratori elettronici di energia elettrica e nei relativi sistemi di telegestione possano essere considerati tecnicamente possibili, finanziariamente ragionevoli e proporzionati rispetto ai risparmi energetici potenziali, in virtù sia dell'elevato grado di maturazione raggiunto da tali tecnologie sia dell'elevato numero di potenziali fornitori operanti nel mercato di tali tecnologie; • i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione consentano il perseguimento degli obiettivi di sostegno all'apertura dei mercati dal lato della domanda e di completamento, sviluppo e adeguamento del mercato elettrico, in attuazione di quanto previsto all'art. 21 dalla direttiva 2003/54/CE in materia di apertura del mercato elettrico al settore dome- stico a partire dal 1° luglio 2007, come previsto nel piano triennale 20062008 dell'Autorità; -Ritenuto opportuno: • confermare, alla luce di quanto sopra esposto e degli esiti della consultazione, gli obiettivi legati all'introduzione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione indicati nel documento per la consultazione 26 luglio 2006, e i criteri cui l'Autorità intende ispirarsi ai fini del perseguimento di tali obiettivi; • dare seguito ad alcune proposte formulate nel documento per la consultazione 26 luglio 2006 alla luce delle osservazioni pervenute e in coerenza con le determinazioni già assunte con la deliberazione n. 275/06, in particolare: procedere alla determinazione degli obblighi di installazione dei misuratori elettronici per i punti di prelievo di bassa tensione, posticipando e dilatando le fasi di verifica delle installazioni dei misuratori elettronici, rimodulandone nel contempo gli obiettivi percentuali annui di installazione, al fine di tenere conto dei tempi necessari alla predisposizione dei capitolati di gara e di eventuali lavori da eseguire sulla rete di bassa tensione da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, prevedendo un piano di installazione concentrato nel periodo di regolazione 2008-2011 e articolato in quattro fasi di verifica: fine 2008, fine 2009, fine 2010 e fine 2011, con percentuali del numero di punti di prelievo dotati di misuratore elettronico installati pari rispettivamente al 25%, 65%, 90% e 95% del numero totale di punti prelievo in bassa tensione, e utilizzando il numero di misuratori elettronici installati per la verifica degli obiettivi di installazione; • adeguare per il periodo di regolazione 2008-2011 il riconoscimento del ricavo ammesso per il servizio di misura, anche in coerenza con le determinazioni di cui alla deliberazione n. 275/06, prevedendo che: I. la remunerazione connessa al servizio di misura contempli il riconoscimento degli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno effettivamente realizzato tali investimenti; II. il criterio di remunerazione tenga conto degli obblighi di installazione sopra menzionati, sia in relazione alla remunerazione del capitale investito, sia in relazione al livello degli ammortamenti riconosciuti in tariffa, prevedendo altresì forme di penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione obbligatori; III. in relazione alla dinamica dei costi operativi si tengano in considerazione la potenzialità di recupero di efficienza offerte dai sistemi di telegestione; • disporre che l'implementazione degli adeguamenti al sistema tariffario per il servizio di misura sopra richiamati sia prevista nell'ambito degli interventi per il terzo periodo di regolazione di cui al procedimento avviato con deliberazione n. 208/06; • pervenire alla definizione di misuratore elettronico caratterizzando i misuratori elettronici attraverso requisiti funzionali minimi, inclusa la predisposizione alla rilevazione dei relativi registri per via telematica da parte del centro di telegestione; • prevedere una comunicazione annuale all'Autorità da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura al fine di consentire la verifica degli obiettivi di installazione dei misuratori elettronici; • confermare l'incentivo per le imprese distributrici che utilizzeranno il sistema di telegestione dei misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzione del servizio elettrico, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. 122/06; -Ritenuto inoltre che: • i misuratori di tipo elettromeccanico non consentano di perseguire gli obiettivi indicati nel presente provvedimento; • i misuratori orari installati alla data del presente provvedimento presso alcuni punti di prelievo in bassa tensione debbano essere preservati pur presentando funzionalità ridotte rispetto a quelle introdotte per i misuratori elettronici, ma sufficienti a soddisfare i requisiti per i misuratori orari da installare presso i punti di media tensione; • sia opportuno, e sostenibile dai sistemi di telegestione già in funzionamento, di estendere il trattamento su base oraria anche ai punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW, al fine di evitare situazioni di disparità sul territorio nazionale e comportamenti opportunistici sull'installazione di misuratori orari per i punti di prelievo di bassa tensione; -Ritenuto infine che: • sia opportuno determinare con eventuali successivi provvedimenti o riesaminare con eventuali successive consultazioni: i tempi entro i quali i misuratori elettronici, una volta installati, debbano essere resi disponibili alle funzioni di telegestione e di telelettura dei dati di prelievo ai fini della fatturazione; • i tempi e le condizioni legati al godimento da parte del cliente del diritto all'installazione del misuratore elettronico una volta portato a compimen- to il piano di installazione dei misuratori elettronici; • i requisiti prestazionali dei sistemi di telegestione e l'eventuale schema di penalizzazione degli stessi; • la possibilità di erogare l'incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici per la rilevazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico anche in tempi successivi a quelli fissati dal presente provvedimento; • l'utilizzo sistemico della misura del valore efficace della tensione di alimentazione a norma CEI EN 50160 per finalità inerenti il monitoraggio della qualità della tensione e la regolazione della qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica; • le modalità di accesso ai dati di prelievo dei clienti da parte dei venditori, il formato e il contenuto di tali dati, nonchè i tempi di messa a disposizione periodica di tali dati ai clienti e ai venditori; • l'eventuale obbligo di misura dell'energia attiva immessa in rete per tutti i misuratori monofase e trifase che saranno installati a decorrere dal quarto periodo di regolazione; • gli eventuali obblighi di utilizzo di protocolli di comunicazione standard verso il centro di telegestione, di protocolli di comunicazione destinati alla modulazione della domanda di energia (domotica) e di protocolli di comunicazione destinati allo sviluppo dei servizi a valore aggiunto; • i clienti che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale dalla fornitura di energia elettrica; Delibera: 1. Di approvare le direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica per i punti di prelievo in bassa tensione predisposti per la telegestione contenute nell'allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale. 2. Di modificare l'art. 4, comma 4.2, dell'allegato A alla deliberazione 16 ottobre 2003 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03), aggiungendo dopo la lettera d) la seguente lettera: «e) i punti di prelievo in media tensione ed i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW corrispondenti a clienti del mercato libero e dotati di misuratori in grado di rilevare l'energia elettrica attiva prelevata in ogni ora sono trattati su base oraria. ». 3. Di prevedere che l'implementazione dei necessari adeguamenti al sistema tariffario per il servizio di misura conseguenti alle disposizioni di cui al presente provvedimento sia inclusa nell'ambito degli interventi per il terzo periodo di regolazione di cui al procedimento avviato con deliberazione n. 208/06. 4. Di ripubblicare, a seguire, l'allegato A alla deliberazione n. 118/03 sul sito internet dell'Autorità con le modifiche e le integrazioni risultanti dall'applicazione del presente provvedimento. 5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinchè entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Milano, 18 dicembre 2006 Il presidente: Ortis Allegato A Art. 1 - Definizioni 1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004 n. 5/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: testo integrato), nonchè le ulteriori definizioni formulate come segue: • centro di telegestione è il sistema informativo di governo delle funzionalità di telegestione dei misuratori elettronici di cui al presente provvedimento; • limitatore di potenza prelevabile è un dispositivo atto ad interrompere l'alimentazione di un punto di prelievo dell'energia elettrica su reti di distribuzione di bassa tensione; • parametri contrattuali sono le personalizzazioni informative che rappresentano i termini del contratto di acquisto di energia elettrica da parte del titolare di un punto di prelievo, rilevanti al funzionamento dei misuratori elettronici di cui al presente provvedimento; • potenza attiva massima prelevata su base quarto d'ora è il valore massimo di potenza attiva prelevata su base quarto d'ora fra due fatturazioni consecutive; • registro totalizzatore incrementale è un registro che contiene il valore incrementale della misura del flusso di energia elettrica monodirezionale attraverso un punto di connessione alla rete di distribuzione; |
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